Art. 29
Impegni finanziari
In vigore dal 19 nov 2021
Impegni finanziari
1. Gli impegni finanziari di un’impresa comune non superano l’importo delle risorse finanziarie disponibili o iscritte a bilancio dai suoi membri e partner contributori.
2. Gli impegni di bilancio delle imprese comuni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), d) e h), possono essere ripartiti su frazioni annue. Fino al 31 dicembre 2024, l’importo cumulativo di tali impegni di bilancio in frazioni non supera il 50 % del contributo massimo dell’Unione di cui all’. A partire dal gennaio 2025, almeno il 20 % del bilancio cumulativo degli anni residui non è coperto da frazioni annue.
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