Art. 23
Applicazione coerente della limitazione della partecipazione
In vigore dal 19 nov 2021
Applicazione coerente della limitazione della partecipazione
L’impresa comune garantisce la coerenza con l’approccio seguito per le azioni finanziate nell’ambito del programma di lavoro di Orizzonte Europa — adottato conformemente all’, paragrafo 2, lettera b), del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — per quanto riguarda l’applicazione dell’, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa, nonché con la legislazione e gli orientamenti dell’Unione pertinenti per la sua applicazione in relazione a temi analoghi nel programma di lavoro dell’impresa comune interessata.
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