Art. 22
Il gruppo dei portatori di interessi
In vigore dal 19 nov 2021
Il gruppo dei portatori di interessi
1. Le imprese comuni possono costituire un gruppo dei portatori di interessi conformemente alle disposizioni pertinenti di cui alla parte seconda e fatto salvo il presente articolo.
2. Il gruppo dei portatori di interessi è aperto a tutti i portatori di interessi dei settori pubblico e privato, nonché ai gruppi organizzati, attivi nel settore dell’impresa comune, così come a gruppi di interesse internazionali degli Stati membri, di paesi associati o di paesi terzi.
3. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione del gruppo dei portatori di interessi e mira a equilibrare la rappresentanza in termini di distribuzione geografica, genere, settore e competenza dei portatori di interessi. Ove pertinente, il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati.
4. Il gruppo dei portatori di interessi viene informato periodicamente in merito alle attività dell’impresa comune e viene invitato a fornire osservazioni sulle iniziative pianificate dell’impresa comune.
5. Le riunioni del gruppo dei portatori di interessi sono indette dal direttore esecutivo.
6. Il direttore esecutivo può consigliare al consiglio di direzione di consultare il gruppo dei portatori di interessi in merito a questioni specifiche. Laddove si svolga tale consultazione, viene presentata una relazione al consiglio di direzione e al gruppo di rappresentanti degli Stati dopo la discussione pertinente in seno al gruppo dei portatori di interessi; la relazione è pubblicata sul sito web della rispettiva impresa comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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