Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 nov 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1.
«membro diverso dall’Unione»: qualsiasi Stato, membro privato od organizzazione internazionale partecipante che è membro di un’impresa comune;
2.
«membro fondatore»: qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte Europa oppure un’organizzazione internazionale identificata come membro di un’impresa comune nel presente regolamento o in uno dei suoi allegati;
3.
«membro associato»: qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte Europa, oppure un’organizzazione internazionale che aderisce a un’impresa comune firmando una lettera di impegno ai sensi dell’, paragrafo 3, previa approvazione conformemente all’;
4.
«Stato partecipante»: qualsiasi Stato membro o paese associato a Orizzonte Europa previa notifica della suo partecipazione alle attività dell’impresa comune pertinente mediante una lettera di impegno;
5.
«membro privato»: qualsiasi soggetto giuridico di diritto pubblico o privato membro di un’impresa comune e diverso dall’Unione, dagli Stati partecipanti o da organizzazioni internazionali;
6.
«entità costitutive»: entità che costituiscono un membro privato di un’impresa comune, qualora il membro privato sia un’associazione conformemente allo statuto di tale membro;
7.
«partner contributore»: qualsiasi paese, organizzazione internazionale o soggetto giuridico diverso da un membro di un’impresa comune o da un’entità costitutiva di un membro o da un’entità affiliata di uno di questi ultimi, che sostiene gli obiettivi di un’impresa comune nel suo settore specifico di ricerca e la cui domanda è stata approvata a norma dell’;
8.
«contributi in natura alle attività operative»: i contributi di membri privati, delle entità costitutive o delle entità affiliate di uno di essi, di organizzazioni internazionali e di partner contributori, che consistono nei costi ammissibili sostenuti da tali soggetti per l’attuazione di azioni indirette, al netto del contributo a tali costi da parte dell’impresa comune in questione e degli Stati partecipanti dell’impresa comune in questione;
9.
«attività aggiuntiva»: un’attività, inclusa nel piano annuale delle attività aggiuntive allegato alla parte principale del programma di lavoro, che non riceve sostegno finanziario dall’impresa comune ma contribuisce ai suoi obiettivi ed è direttamente collegata all’adozione dei risultati derivanti dai progetti nel contesto di tale impresa comune o dalle sue iniziative precedenti o ha un significativo valore aggiunto per l’Unione;
10.
«contributi in natura ad attività aggiuntive»: contributi di membri privati, di entità costitutive o di entità affiliate di uno di essi e di organizzazioni internazionali, che consistono nei costi sostenuti da tali soggetti per l’attuazione di attività aggiuntive, al netto di eventuali contributi a tali costi erogati dall’Unione e dagli Stati partecipanti dell’impresa comune in questione;
11.
«iniziativa precedente»: qualsiasi partenariato in uno dei settori trattati da un’impresa comune che ha ricevuto sostegno finanziario da uno dei programmi quadro di ricerca dell’Unione precedenti;
12.
«agenda strategica di ricerca e innovazione»: il documento relativo alla durata di Orizzonte Europa che individua le priorità chiave e le tecnologie e innovazioni essenziali necessarie per conseguire gli obiettivi di un’impresa comune;
13.
«programma di lavoro»: il documento di cui all’, punto 25, del regolamento Orizzonte Europa;
14.
«conflitto d’interessi»: una situazione che coinvolge un agente finanziario o un’altra persona di cui all’ del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
15.
«nuovo entrante»: un soggetto che è, per la prima volta, beneficiario di una sovvenzione attribuita da una singola impresa comune o dalla sua iniziativa precedente e che non è un membro fondatore dell’impresa comune o della sua iniziativa precedente.
Storico versioni
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