Art. 174

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 19 nov 2021
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   I regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014,, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 sono abrogati. 2.   Le azioni avviate o proseguite ai sensi dei regolamenti di cui al paragrafo 1 e gli obblighi finanziari relativi a tali azioni continuano a essere disciplinati da tali regolamenti fino al loro completamento. 3.   L’impresa comune «Europa biocircolare» è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell’impresa comune «Bioindustrie» istituita dal regolamento (UE) n. 560/2014, che sostituisce e alla quale succede. 4.   L’impresa comune «Aviazione pulita» è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell’impresa comune «Clean Sky 2» istituita dal regolamento (UE) n. 558/2014, che sostituisce e alla quale succede. 5.   L’impresa comune «Idrogeno pulito» è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» istituita dal regolamento (UE) n. 559/2014, che sostituisce e alla quale succede. 6.   L’impresa comune «Ferrovie europee» è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell’impresa comune «Shift2Rail» istituita dal regolamento (UE) n. 642/2014, che sostituisce e alla quale succede. 7.   L’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell’impresa comune «Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2» istituita dal regolamento (UE) n. 557/2014, che sostituisce e alla quale succede. 8.   L’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell’impresa comune «ECSEL» istituita dal regolamento (UE) n. 561/2014, che sostituisce e alla quale succede. 9.   L’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell’impresa comune «SESAR» istituita dal regolamento (CE) n. 219/2007, che sostituisce e alla quale succede. 10.   Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi del personale assunto ai sensi dei regolamenti di cui al paragrafo 1. 11.   I direttori esecutivi nominati ai sensi dei regolamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati, per il restante periodo del loro mandato, alle funzioni di direttore esecutivo previste dal presente regolamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali restano invariate. 12.   In occasione della sua prima riunione, il consiglio di direzione di ciascuna impresa comune adotta una serie di decisioni adottate dal consiglio di direzione delle precedenti imprese comuni di cui ai paragrafi da 3 a 9 che continuano ad applicarsi all’impresa comune interessata costituita dal presente regolamento. 13.   Le valutazioni intermedie di cui all’, paragrafo 2, comprendono una valutazione finale delle imprese comuni precedenti di cui ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo. 14.   Eventuali stanziamenti inutilizzati a norma dei regolamenti di cui al paragrafo 1 sono trasferiti all’impresa comune corrispondente costituita dal presente regolamento. Eventuali stanziamenti operativi inutilizzati così trasferiti sono utilizzati innanzitutto per fornire sostegno finanziario alle azioni indirette avviate nel quadro di Orizzonte 2020. Gli stanziamenti operativi rimanenti possono essere utilizzati per azioni indirette avviate ai sensi del presente regolamento. Se tali stanziamenti operativi sono utilizzati per azioni indirette avviate ai sensi del presente regolamento, sono imputati al contributo finanziario che l’Unione deve fornire alla rispettiva impresa comune ai sensi del presente regolamento.
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Abrogazione e disposizioni transitorie (Art. 174 Regolamento (UE) 2021/2085) — Testo vigente | Portale Normativo