Art. 170
Sicurezza
In vigore dal 19 nov 2021
Sicurezza
1. Laddove ritenuto pertinente, il consiglio di direzione può richiedere che un’azione finanziata dall’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» garantisca che gli elementi di rete utilizzati per la sperimentazione su larga scala o per progetti pilota seguano valutazioni dell’analisi della sicurezza. Tali valutazioni riflettono la legislazione e le politiche dell’Unione in materia di cibersicurezza, nonché gli orientamenti coordinati esistenti e futuri degli Stati membri.
2. In relazione al proprio compito di cui all’, lettera a), il consiglio di direzione raccomanda agli altri organismi di finanziamento di applicare mutatis mutandis il paragrafo 1 del presente articolo e l’, paragrafo 2, lettera l), e il paragrafo 1 del presente articolo alle loro azioni, laddove lo ritenga opportuno e laddove ciò sia autorizzato dall’atto di base del rispettivo programma di finanziamento dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2085:oj#art-170