Art. 169
Il gruppo di rappresentanti degli Stati
In vigore dal 19 nov 2021
Il gruppo di rappresentanti degli Stati
In aggiunta a quanto disposto dall’, i rappresentanti provvedono a presentare una posizione coordinata che rifletta i pareri del loro Stato espressi in merito a uno qualsiasi dei seguenti aspetti:
a)
le questioni in materia di ricerca e innovazione relative a Orizzonte Europa;
b)
l’agenda strategica di diffusione e le attività di diffusione concernenti altri programmi dell’Unione, in particolare il meccanismo per collegare l’Europa — settore digitale, ma anche attività nel quadro del programma Europa digitale e di InvestEU che rientrano nell’ambito di applicazione dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2085:oj#art-169