Art. 169

Il gruppo di rappresentanti degli Stati

In vigore dal 19 nov 2021
Il gruppo di rappresentanti degli Stati In aggiunta a quanto disposto dall’, i rappresentanti provvedono a presentare una posizione coordinata che rifletta i pareri del loro Stato espressi in merito a uno qualsiasi dei seguenti aspetti: a) le questioni in materia di ricerca e innovazione relative a Orizzonte Europa; b) l’agenda strategica di diffusione e le attività di diffusione concernenti altri programmi dell’Unione, in particolare il meccanismo per collegare l’Europa — settore digitale, ma anche attività nel quadro del programma Europa digitale e di InvestEU che rientrano nell’ambito di applicazione dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti».
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