Art. 164
Ambito di applicazione delle attività aggiuntive
In vigore dal 19 nov 2021
Ambito di applicazione delle attività aggiuntive
Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare:
a)
attività derivate di ricerca e sviluppo;
b)
contributi alla standardizzazione;
c)
contributi alle consultazioni nel contesto di processi di regolamentazione dell’Unione;
d)
attività finanziate da prestiti della Banca europea per gli investimenti e non finanziate da una sovvenzione dell’Unione;
e)
contributi ad attività dei membri diversi dall’Unione e di qualsiasi altro gruppo o associazione di portatori di interessi nel settore dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti», non finanziati da una sovvenzione dell’Unione;
f)
attività destinate a sviluppare l’ecosistema, compresa la creazione di cooperazione con soggetti verticali;
g)
attività di diffusione dei risultati a livello globale per ottenere consenso sulle tecnologie sostenute come preparazione di norme future;
h)
sperimentazioni, dimostrazioni, progetti pilota, immissioni sul mercato e diffusione precoce di tecnologie;
i)
cooperazione internazionale non finanziata da una sovvenzione dell’Unione;
j)
attività relative alla preparazione e alla partecipazione a progetti di ricerca e innovazione finanziati da enti privati o pubblici diversi dall’Unione.
Storico versioni
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