Art. 16

Funzionamento del consiglio di direzione

In vigore dal 19 nov 2021
Funzionamento del consiglio di direzione 1.   I rappresentanti dei membri nel consiglio di direzione si adoperano per adottare decisioni mediante consenso. In assenza di consenso si procede a una votazione. Una decisione è ritenuta adottata quando ottiene una maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi quelli dei rappresentanti assenti, ma escluse le astensioni. L’adozione di decisioni da parte del consiglio di direzione può inoltre essere soggetta a disposizioni specifiche pertinenti stabilite nella parte seconda. 2.   La presenza della Commissione, di almeno il 50 % dei membri privati e, se del caso, di almeno il 50 % dei delegati degli Stati partecipanti è necessaria per consentire al consiglio di direzione di votare. 3.   L’Unione detiene diritti di voto corrispondenti al 50 %, salvo diversa indicazione nella parte seconda. I diritti di voto dell’Unione sono indivisibili. I diritti di voto dei membri diversi dall’Unione sono soggetti alle disposizioni specifiche di cui alla parte seconda. Salvo diversa indicazione nella parte seconda, ciascuno dei rappresentanti dei membri diversi dall’Unione detiene un numero corrispondente di voti. 4.   Il presidente del consiglio di direzione è nominato a rotazione annuale, alternatamente dall’Unione e dagli altri rappresentanti, salvo diversa indicazione nella parte seconda. 5.   Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte l’anno. Possono essere convocate riunioni straordinarie su richiesta del presidente, del direttore esecutivo, della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti dei membri diversi dall’Unione o degli Stati partecipanti. Le riunioni del consiglio di direzione sono convocate dal presidente e si svolgono presso la sede dell’impresa comune interessata, salvo diversa decisione del consiglio di direzione in casi debitamente giustificati. L’ordine del giorno delle riunioni e le decisioni sono pubblicati tempestivamente sul sito web della rispettiva impresa comune. 6.   Il direttore esecutivo presenzia alle riunioni e ha il diritto di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto. 7.   Il presidente e il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati hanno lo status di osservatori nelle riunioni del consiglio di direzione. I presidenti degli altri organi dell’impresa comune interessata hanno il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori ogniqualvolta vengano discusse questioni che rientrano nell’ambito di applicazione dei loro compiti. Gli osservatori possono prende parte alle deliberazioni ma non hanno diritto di voto. 8.   Anche altre persone, in particolare rappresentanti di altri partenariati europei, agenzie esecutive o di regolamentazione, autorità regionali all’interno dell’Unione e piattaforme tecnologiche europee possono essere invitate a partecipare dal presidente in qualità di osservatori caso per caso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e conflitto di interessi. 9.   I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di direzione, tranne in casi di negligenza grave o comportamento doloso. 10.   Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno. 11.   I rappresentanti dei membri e gli osservatori sono vincolati dalle disposizioni di un codice di condotta che stabilisce i loro obblighi di salvaguardare l’integrità e la reputazione dell’impresa comune interessata e dell’Unione.
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