Art. 154
Il comitato scientifico
In vigore dal 19 nov 2021
Il comitato scientifico
1. L’organo consultivo scientifico dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» di cui all’, paragrafo 1, lettera a), è il comitato scientifico.
2. Il comitato scientifico è composto da un massimo di 15 membri permanenti.
3. Il presidente del comitato scientifico è eletto per un mandato di due anni.
4. Il comitato scientifico può fornire consulenza su richiesta del consiglio di direzione e di altri organi dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» o di propria iniziativa, in particolare sulle attività relative ai bassi livelli di maturità tecnologica (da 0 a 2).
5. Il comitato scientifico collabora con gli organi consultivi pertinenti istituiti nel quadro di Orizzonte Europa.
Storico versioni
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