Art. 153
Il gruppo di rappresentanti degli Stati
In vigore dal 19 nov 2021
Il gruppo di rappresentanti degli Stati
In aggiunta a quanto disposto dall’, gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi rappresentanti presentino una posizione coordinata che rifletta i pareri dei loro Stati membri espressi in seno ai seguenti organi:
a)
il comitato per il cielo unico, istituito dall’ del regolamento (CE) n. 549/2004;
b)
il comitato di programma a norma dell’ del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa.
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