Art. 144

Membri

In vigore dal 19 nov 2021
Membri 1.   I membri dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» sono: a) l’Unione, rappresentata dalla Commissione; b) l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), rappresentata dalla sua Agenzia, previa notifica della sua decisione di aderire all’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» mediante una lettera di impegno che non preveda condizioni per l’adesione diverse da quelle stabilite nel presente regolamento; c) i membri fondatori elencati nell’allegato III del presente regolamento, previa notifica della loro decisione di aderire all’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» mediante una lettera di impegno che non preveda condizioni per l’adesione diverse da quelle stabilite nel presente regolamento; d) i membri associati da selezionare conformemente all’. 2.   In aggiunta a quanto disposto dall’, paragrafo 1, durante i primi sei mesi successivi alla costituzione dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3», il consiglio di direzione può selezionare membri associati da un elenco redatto dopo un invito aperto a manifestare interesse pubblicato dalla Commissione prima di tale costituzione. Le condizioni di cui all’, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis. 3.   Nel selezionare i membri associati, il consiglio di direzione cerca di garantire un’adeguata rappresentanza dell’intera catena del valore della gestione del traffico aereo e, ove necessario, la selezione di soggetti pertinenti al di fuori del settore. Come membro associato dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» è possibile selezionare qualsiasi entità od organismo pubblico o privato, compresi quelli di paesi terzi che hanno concluso almeno un accordo con l’Unione nel settore del trasporto aereo.
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Membri (Art. 144 Regolamento (UE) 2021/2085) — Testo vigente | Portale Normativo