Art. 14

Organi delle imprese comuni

In vigore dal 19 nov 2021
Organi delle imprese comuni 1.   Ciascuna impresa comune dispone di un consiglio di direzione, di un direttore esecutivo e, fatta eccezione per le imprese comuni in cui gli Stati sono rappresentati nei consigli di direzione, di un gruppo di rappresentanti degli Stati. 2.   Un’impresa comune può inoltre disporre di un organo consultivo scientifico e di un gruppo dei portatori di interessi e di qualsiasi altro organo in linea con le disposizioni della parte seconda. 3.   Nello svolgimento dei propri compiti, ciascun organo delle imprese comuni si limita a perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento e agisce esclusivamente nell’ambito delle attività dell’impresa comune con la finalità per la quale è stato istituito. 4.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli organi di due o più imprese comuni possono decidere di instaurare una cooperazione strutturata, anche attraverso riunioni periodiche o comitati misti.
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Organi delle imprese comuni (Art. 14 Regolamento (UE) 2021/2085) — Testo vigente | Portale Normativo