Art. 136
Funzionamento del comitato delle autorità pubbliche
In vigore dal 19 nov 2021
Funzionamento del comitato delle autorità pubbliche
1. I voti in seno al comitato delle autorità pubbliche sono attribuiti annualmente alle autorità pubbliche proporzionalmente al loro contributo finanziario alle attività dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» per l’anno considerato, ai sensi dell’, e con un limite massimo per ogni membro pari al 50 % del numero totale di voti disponibili nel comitato delle autorità pubbliche.
2. Ai fini dell’ il comitato delle autorità pubbliche comprende unicamente le autorità pubbliche che sono Stati membri. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.
3. Se meno di tre Stati partecipanti hanno comunicato al direttore esecutivo il loro contributo finanziario a norma dell’, paragrafo 3, la Commissione detiene diritti di voto corrispondenti al 50 %, mentre il rimanente 50 % è ripartito in parti uguali tra gli Stati partecipanti fino a quando più di tre Stati partecipanti all’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» comunicano il loro contributo.
4. Le autorità pubbliche si adoperano per adottare decisioni mediante consenso. In assenza di consenso si procede a una votazione. Una decisione è adottata quando ottiene una maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi quelli degli Stati partecipanti assenti, ma escluse le astensioni.
5. Il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente tra i propri membri per un mandato di almeno due anni.
6. Il presidente può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti di autorità regionali all’interno dell’Unione, rappresentanti di associazioni di PMI e rappresentanti di altri organi dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali».
7. Il comitato delle autorità pubbliche tiene riunioni ordinarie almeno due volte l’anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti degli Stati partecipanti oppure a richiesta del presidente. Le riunioni del comitato delle autorità pubbliche sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali».
8. Il quorum del comitato delle autorità pubbliche è costituito dalla Commissione e da almeno tre capi delegazione degli Stati partecipanti.
9. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato delle autorità pubbliche, salvo diversa decisione da parte di quest’ultimo comitato, ma non ha diritto di voto.
10. Su invito del comitato delle autorità pubbliche qualsiasi Stato membro o paese associato che non sia membro dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» può partecipare alle riunioni del comitato delle autorità pubbliche in veste di osservatore. Gli osservatori ricevono tutta la documentazione pertinente e possono esprimere pareri sulle deliberazioni del comitato delle autorità pubbliche. Tutti gli osservatori saranno vincolati dalle norme in materia di riservatezza cui sono soggetti i membri del comitato delle autorità pubbliche.
11. Il comitato delle autorità pubbliche può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da una o più autorità pubbliche.
12. Il comitato delle autorità pubbliche adotta il proprio regolamento interno.
13. L’, paragrafo 8, e l’, paragrafo 6, si applicano inoltre mutatis mutandis al comitato delle autorità pubbliche.
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