Art. 134

Limitazione della partecipazione ad azioni specifiche

In vigore dal 19 nov 2021
Limitazione della partecipazione ad azioni specifiche In deroga all’, paragrafo 2, lettera l), laddove la Commissione lo richieda, a seguito dell’approvazione da parte del comitato delle autorità pubbliche, la partecipazione ad azioni specifiche è limitata conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa.
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