Art. 133

Funzionamento del consiglio di direzione

In vigore dal 19 nov 2021
Funzionamento del consiglio di direzione 1.   I diritti di voto in seno al consiglio di direzione sono ripartiti come segue: a) un terzo alla Commissione; b) un terzo ai membri privati collettivamente; e c) un terzo agli Stati partecipanti collettivamente. 2.   Per i primi due esercizi successivi alla costituzione dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» i diritti di voto degli Stati partecipanti sono ripartiti come segue: a) 1 % a ciascuno Stato partecipante; b) la percentuale rimanente distribuita annualmente tra gli Stati partecipanti in maniera proporzionale ai loro contributi finanziari effettivi all’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» o alla sua iniziativa precedente nei due anni precedenti. 3.   Negli esercizi successivi, la ripartizione dei diritti di voto degli Stati partecipanti è stabilita annualmente in proporzione ai fondi che hanno effettivamente impegnato per azioni indirette nel corso dei due esercizi precedenti. 4.   I diritti di voto dei membri privati sono ripartiti in parti uguali tra le associazioni industriali, salvo diversa decisione del comitato dei membri privati. 5.   I diritti di voto per qualsiasi nuovo membro dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» che non sia uno Stato membro o un paese associato sono determinati dal consiglio di direzione prima dell’adesione di tale membro a detta impresa comune.
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