Art. 133
Funzionamento del consiglio di direzione
In vigore dal 19 nov 2021
Funzionamento del consiglio di direzione
1. I diritti di voto in seno al consiglio di direzione sono ripartiti come segue:
a)
un terzo alla Commissione;
b)
un terzo ai membri privati collettivamente; e
c)
un terzo agli Stati partecipanti collettivamente.
2. Per i primi due esercizi successivi alla costituzione dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» i diritti di voto degli Stati partecipanti sono ripartiti come segue:
a)
1 % a ciascuno Stato partecipante;
b)
la percentuale rimanente distribuita annualmente tra gli Stati partecipanti in maniera proporzionale ai loro contributi finanziari effettivi all’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» o alla sua iniziativa precedente nei due anni precedenti.
3. Negli esercizi successivi, la ripartizione dei diritti di voto degli Stati partecipanti è stabilita annualmente in proporzione ai fondi che hanno effettivamente impegnato per azioni indirette nel corso dei due esercizi precedenti.
4. I diritti di voto dei membri privati sono ripartiti in parti uguali tra le associazioni industriali, salvo diversa decisione del comitato dei membri privati.
5. I diritti di voto per qualsiasi nuovo membro dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» che non sia uno Stato membro o un paese associato sono determinati dal consiglio di direzione prima dell’adesione di tale membro a detta impresa comune.
Storico versioni
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