Art. 129

Contributi di membri diversi dall’Unione

In vigore dal 19 nov 2021
Contributi di membri diversi dall’Unione 1.   Nel corso del periodo di cui all’, gli Stati partecipanti dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» effettuano un contributo complessivo che sia commisurato all’importo del contributo dell’Unione ai costi operativi di cui all’. Gli Stati partecipanti stabiliscono tra loro i contributi collettivi e le modalità della loro erogazione. Ciò non pregiudica la capacità di ciascuno Stato partecipante di definire il proprio contributo finanziario nazionale a norma dell’. In deroga all’, paragrafo 4, lettera a), gli Stati partecipanti non forniscono un contributo per i costi amministrativi. 2.   Nel corso del periodo di cui all’, i membri privati dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate contributi pari ad almeno 2 511 164 000 EUR a tale impresa. 3.   In linea con l’, paragrafo 4, i membri privati effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate contributi finanziari pari a massimo 26 331 000 EUR per i costi amministrativi dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali». 4.   I contributi di cui al paragrafo 1 consistono nei contributi di cui all’, paragrafo 3. I contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo consistono nei contributi di cui all’, paragrafo 1, compresi almeno il 90 % dei contributi di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
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