Art. 12

Gestione dei contributi degli Stati partecipanti

In vigore dal 19 nov 2021
Gestione dei contributi degli Stati partecipanti 1.   Ciascuno Stato partecipante assume un impegno indicativo per quanto riguarda l’importo dei propri contributi finanziari nazionali all’impresa comune. Tale impegno è assunto prima dell’adozione del programma di lavoro. Oltre ai criteri stabiliti all’ del regolamento Orizzonte Europa, il programma di lavoro può includere, in un allegato, criteri di ammissibilità relativi ai soggetti giuridici nazionali. Ciascuno Stato partecipante affida all’impresa comune la valutazione delle proposte conformemente al regolamento Orizzonte Europa. La selezione delle proposte si basa sulla graduatoria fornita dal comitato di valutazione. L’organismo responsabile della selezione può discostarsi da tale graduatoria in casi debitamente giustificati, come indicato nel programma di lavoro, per garantire la coerenza generale dell’approccio di portafoglio. Ciascuno Stato partecipante ha diritto di veto su tutte le questioni relative all’utilizzo dei propri contributi finanziari nazionali all’impresa comune per i richiedenti stabiliti in tali Stati partecipanti, sulla base delle priorità strategiche nazionali. 2.   Ciascuno Stato partecipante conclude con l’impresa comune uno o più accordi amministrativi che definiscono il meccanismo di coordinamento per il pagamento e la rendicontazione dei contributi ai richiedenti stabiliti in tale Stato partecipante. Tale accordo comprende il calendario, le condizioni dei pagamenti e gli obblighi in materia di rendicontazione e audit. Ciascuno Stato partecipante si adopera per sincronizzare il proprio calendario dei pagamenti, la rendicontazione e gli audit con quelli dell’impresa comune, nonché per allineare le proprie regole in materia di ammissibilità dei costi alle regole di Orizzonte Europa. 3.   Nell’accordo di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato partecipante può affidare all’impresa comune il versamento del proprio contributo ai beneficiari. Dopo la selezione delle proposte, lo Stato partecipante impegna l’importo necessario per i pagamenti. Le autorità di audit dello Stato partecipante possono sottoporre ad audit i rispettivi contributi nazionali.
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