Art. 119

Contributi di membri diversi dall’Unione

In vigore dal 19 nov 2021
Contributi di membri diversi dall’Unione 1.   I membri dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» diversi dall’Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 1 000 000 000 EUR, di cui fino a 30 212 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all’. 2.   I contributi in natura ad attività aggiuntive non costituiscono più del 40 % dei contributi in natura dei membri diversi dall’Unione, a livello dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute». 3.   I contributi forniti da partecipanti alle azioni indirette finanziate dall’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» ammontano ad almeno il 45 % dei costi ammissibili di un’azione indiretta e dei costi delle attività aggiuntive correlate. Ove giustificato, il programma di lavoro può consentire eccezionalmente una proporzione minore di contributi a livello di un’azione indiretta individuale e delle attività aggiuntive correlate. 4.   I costi sostenuti nel contesto di azioni indirette in paesi terzi diversi dai paesi associati a Orizzonte Europa sono giustificati e pertinenti per gli obiettivi di cui all’. Tali costi non superano il 20 % dei contributi in natura ai costi operativi erogati dai membri diversi dall’Unione e dai partner contributori a livello dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute». I costi che superano il 20 % dei contributi in natura ai costi operativi a livello dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» non sono considerati come contributi in natura ai costi operativi. 5.   In casi debitamente giustificati, i programmi di lavoro dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» possono prevedere limiti specifici per i contributi in natura ai costi operativi sostenuti in paesi terzi diversi dai paesi associati ad Orizzonte Europa a livello di azioni indirette. Le decisioni relative a tali limiti specifici tengono conto in particolare degli obiettivi e dell’impatto richiesto dalle azioni interessate e non determinano un superamento del massimale di cui al paragrafo 4 a livello dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute».
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Contributi di membri diversi dall’Unione (Art. 119 Regolamento (UE) 2021/2085) — Testo vigente | Portale Normativo