Art. 118
Contributo finanziario dell’Unione
In vigore dal 19 nov 2021
Contributo finanziario dell’Unione
Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute», compresi gli stanziamenti SEE, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a massimo 1 200 000 000 EUR, di cui fino a 30 212 000 EUR per i costi amministrativi, ed è costituito dalle seguenti voci:
a)
fino a 1 000 000 000 EUR a condizione che tale importo corrisponda a un pari importo per il contributo dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate;
b)
fino a 200 000 000 EUR a condizione che tale importo corrisponda ai contributi aggiuntivi dei partner contributori o delle loro entità costitutive o affiliate.
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