Art. 104

Ambito di applicazione delle attività aggiuntive

In vigore dal 19 nov 2021
Ambito di applicazione delle attività aggiuntive 1.   Le attività aggiuntive dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3» sono sviluppate e attuate in maniera allineata, integrata e coerente dall’Associazione EDCTP e dalle sue entità costitutive o affiliate e seguono l’agenda strategica di ricerca e innovazione dell’impresa comune. 2.   Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare attività direttamente collegate a quelle dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3» e che contribuiscono ai suoi obiettivi, incluse le seguenti: a) attività di entità costitutive o affiliate dell’Associazione EDCTP allineate con attività analoghe svolte da altre entità costitutive o affiliate dell’Associazione EDCTP e gestite in modo indipendente conformemente a norme nazionali di finanziamento; b) attività attuate da organizzazioni di ricerca governativa dell’Africa subsahariana; c) attività che promuovono relazioni per la creazione di reti e lo sviluppo di partenariati con molteplici organizzazioni del settore privato e di quello pubblico; d) sostegno allo sviluppo di infrastrutture di ricerca quali reti di studi clinici o coorti relative all’ambito di applicazione dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3» e sostegno al rafforzamento della preparazione dei sistemi sanitari per la conduzione di attività di ricerca nell’ambito di applicazione dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3».
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Ambito di applicazione delle attività aggiuntive (Art. 104 Regolamento (UE) 2021/2085) — Testo vigente | Portale Normativo