Art. 10

Contributo finanziario dell’Unione

In vigore dal 19 nov 2021
Contributo finanziario dell’Unione 1.   Il contributo finanziario dell’Unione alle imprese comuni, compresi gli stanziamenti dello Spazio economico europeo (SEE), copre i costi amministrativi e operativi fino agli importi massimi specificati nella parte seconda, a condizione che tale importo corrisponda quanto meno al contributo dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate. 2.   L’importo del contributo dell’Unione specificato nella parte seconda può essere aumentato con contributi di paesi terzi associati a Orizzonte Europa in linea con l’, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa e a condizione che l’importo totale del quale è aumentato il contributo dell’Unione corrisponda quanto meno al contributo dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate. 3.   Il contributo dell’Unione è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione assegnati al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, in conformità dell’, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e dell’ del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per gli organismi di cui all’ del medesimo regolamento. 4.   Fondi aggiuntivi dell’Unione a integrazione del contributo di cui al paragrafo 3 di questo articolo possono essere affidati alle imprese comuni conformemente all’, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e all’ del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 5.   Per i contributi corrispondenti a compiti aggiuntivi affidati a un’impresa comune conformemente al paragrafo 4 del presente articolo o all’, paragrafo 3 del presente regolamento, si applicano le prescrizioni di cui all’ del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 6.   I contributi aggiuntivi dei programmi dell’Unione corrispondenti a compiti aggiuntivi affidati a un’impresa comune ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo o dell’, paragrafo 3, non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo finanziario massimo dell’Unione specificato nella parte seconda.
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