Art. 3

In vigore dal 17 nov 2021
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2021/2012 — Testo vigente | Portale Normativo