Art. 2

In vigore dal 17 nov 2021
1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, di cui all’, paragrafo 1, e superi l’equivalente livello ad valorem del dazio antidumping indicato all’, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159. 2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. 3.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, di cui all’, paragrafo 1, e sia fissato a un livello inferiore all’equivalente livello ad valorem del dazio antidumping indicato all’, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato dell’equivalente livello ad valorem del dazio antidumping di cui all’, paragrafo 2. 4.   La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa. 5.   Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2021/2012 — Testo vigente | Portale Normativo