Art. 2
In vigore dal 8 nov 2021
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/940 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
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