Art. 1

In vigore dal 8 nov 2021
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito, originario della Russia, attualmente classificato con il codice NC ex 4412 33 00 (codice TARIC 4412330010). 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Zheshartsky LРK LLC 15,80  % C661 Sveza Group costituito da sette produttori esportatori: «SVEZA Tyumen» Limited liability company; Joint Stock Company «SVEZA Ust-Izhora»; Joint Stock Company «SVEZA Verhnaya Sinyachiha»; Joint Stock Company «SVEZA Kostroma»; Joint Stock Company «SVEZA Manturovo»; Joint Stock Company «SVEZA Novator»; Limited Liability Company «SVEZA Uralskiy» 14,40  % C659 Syktyvkar Plywood Mill Ltd. 15,72  % C660 Altre imprese che hanno collaborato elencate nell'allegato 14,85  % Tutte le altre società 15,80  % C999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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