Art. 2
In vigore dal 29 ott 2021
1. In deroga all’, i requisiti essenziali di cui all’, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE non si applicano alle apparecchiature radio alle quali si applica anche una delle seguenti normative dell’Unione:
a)
il regolamento (UE) 2017/745;
b)
il regolamento (UE) 2017/746.
2. In deroga all’, paragrafi 2 e 3, i requisiti essenziali di cui all’, paragrafo 3, lettere e) ed f), della direttiva 2014/53/UE non si applicano alle apparecchiature radio alle quali si applica anche una delle seguenti normative dell’Unione:
a)
il regolamento (UE) 2018/1139;
b)
il regolamento (UE) 2019/2144;
c)
la direttiva (UE) 2019/520.
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