Art. 1
In vigore dal 29 ott 2021
1. Il requisito essenziale di cui all’, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/53/UE si applica a qualsiasi apparecchiatura radio che può di per sé comunicare tramite Internet, sia direttamente sia tramite qualsiasi altra apparecchiatura («apparecchiature radio connesse a Internet»).
2. Il requisito essenziale di cui all’, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2014/53/UE si applica a una qualsiasi delle seguenti apparecchiature radio, se queste ultime possono effettuare il trattamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679, di dati personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679, o di dati relativi al traffico e dati relativi all’ubicazione, quali definiti all’, lettere b) e c), della direttiva 2002/58/CE:
a)
apparecchiature radio connesse a Internet, diverse dalle apparecchiature di cui alle lettere b), c) o d);
b)
apparecchiature radio progettate o destinate esclusivamente alla cura dei bambini;
c)
apparecchiature radio disciplinate dalla direttiva 2009/48/CE;
d)
apparecchiature radio progettate o destinate, esclusivamente o non esclusivamente, ad essere indossate oppure ad essere assicurate o appese:
i)
a qualsiasi parte del corpo umano, compresi la testa, il collo, il tronco, le braccia, le mani, le gambe e i piedi;
ii)
a qualsiasi indumento, compresi copricapi, guanti e calzature, indossato da esseri umani.
3. Il requisito essenziale di cui all’, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2014/53/UE si applica a qualsiasi apparecchiatura radio connessa a Internet, se tale apparecchiatura consente al detentore o all’utente di trasferire denaro, valore monetario o valuta virtuale quale definita all’, lettera d), della direttiva (UE) 2019/713.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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