Art. 10
Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone nelle sottodivisioni 22-32
In vigore dal 27 ott 2021
Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone nelle sottodivisioni 22-32
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2022 ai pescherecci è vietata la pesca della trota di mare al di là delle quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni 22-32. Nell’ambito della pesca del salmone al di là delle quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nella sottodivisione 32, le catture accessorie di trota di mare non superano il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare detenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.
2. È vietata la pesca con palangari oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni 22-31.
3. Il presente articolo non pregiudica misure nazionali più rigorose.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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