Art. 9
Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni 22-31
In vigore dal 27 ott 2021
Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni 22-31
1. La pesca ricreativa del salmone è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 31. Qualsiasi esemplare di salmone catturato è immediatamente rilasciato in mare.
2. In deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata alle seguenti condizioni cumulative:
a)
non può essere detenuto più di un esemplare di salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa per pescatore al giorno;
b)
tutti gli esemplari di qualsiasi specie ittica detenuti sono sbarcati interi.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la pesca ricreativa del salmone a nord della latitudine 59° 30′ N è autorizzata dal 1o maggio al 31 agosto senza restrizioni in zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.
4. Il presente articolo non pregiudica misure nazionali più rigorose.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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