Art. 2
In vigore dal 6 ott 2021
All’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni;».
Storico versioni
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