Art. 1
In vigore dal 6 ott 2021
Il regolamento (UE) 2017/625 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); il presente regolamento si applica tuttavia ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità all’articolo 118, paragrafo 1, di tale regolamento.
(*1) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).»;"
2)
l’articolo 18 è così modificato:
a)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6.
Ai fini dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 effettuati in relazione a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, le autorità competenti classificano le zone di produzione e di stabulazione.»;
b)
al paragrafo 7, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 6, quando le zone di produzione e di stabulazione non sono classificate in relazione a:
i)
pettinidi; e
ii)
se non sono filtratori: echinodermi e gasteropodi marini;»;
c)
al paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
le condizioni per la classificazione e il monitoraggio delle zone classificate di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi;»;
3)
all’articolo 47, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato conformemente all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, all’articolo 261 del regolamento (UE) 2016/429 o all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell’Unione, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della nomenclatura combinata;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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