Art. 1

In vigore dal 6 ott 2021
Il regolamento (UE) 2017/625 è così modificato: 1) all’, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); il presente regolamento si applica tuttavia ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità all’articolo 118, paragrafo 1, di tale regolamento. (*1)  Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).»;" 2) l’articolo 18 è così modificato: a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 effettuati in relazione a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, le autorità competenti classificano le zone di produzione e di stabulazione.»; b) al paragrafo 7, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 6, quando le zone di produzione e di stabulazione non sono classificate in relazione a: i) pettinidi; e ii) se non sono filtratori: echinodermi e gasteropodi marini;»; c) al paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le condizioni per la classificazione e il monitoraggio delle zone classificate di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi;»; 3) all’articolo 47, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato conformemente all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, all’articolo 261 del regolamento (UE) 2016/429 o all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell’Unione, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della nomenclatura combinata;».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/1756 — Testo vigente | Portale Normativo