Art. 2

Metodi di misurazione dell’AUM in caso di accordi non discrezionali consultivi di carattere continuativo

In vigore dal 22 set 2021
Metodi di misurazione dell’AUM in caso di accordi non discrezionali consultivi di carattere continuativo 1.   Ai fini della misurazione dei fattori K RtC a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2033, l’impresa di investimento non include nell’AUM di cui all’articolo 17 del predetto regolamento gli eventuali importi delle attività che riguardano i servizi accessori di cui all’allegato I, sezione B, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. 2.   Se l’impresa di investimento offre servizi nell’ambito di accordi non discrezionali consultivi di carattere continuativo a un altro soggetto del settore finanziario che effettua la gestione discrezionale del portafoglio, essa include nell’AUM di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033 gli eventuali importi di attività che riguardano tali accordi non discrezionali consultivi.
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