Art. 4

Meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per i dati inseriti e conservati

In vigore dal 21 set 2021
Meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per i dati inseriti e conservati 1.   Al fine di migliorare la qualità dei dati sono istituiti meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per aiutare a inserire e conservare dati conformi ai requisiti di qualità nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817. I dati sono inseriti e conservati conformemente alle regole che disciplinano la qualità dei dati in tali sistemi di informazione dell’UE o componenti dell’interoperabilità. 2.   Ai fini dell’inserimento dei dati da parte del personale debitamente autorizzato nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, i meccanismi automatizzati di controllo della qualità verificano gli indicatori comuni della qualità di cui alla sezione 2 dell’allegato del presente regolamento. 3.   I meccanismi di controllo della qualità dei dati consentono l’applicazione delle regole di blocco e delle regole non vincolanti conformemente all’, paragrafo 4, che disciplinano la qualità dei dati nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.
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