Art. 5
Procedure riguardanti gli indicatori, le norme e i meccanismi di controllo della qualità dei dati
In vigore dal 21 set 2021
Procedure riguardanti gli indicatori, le norme e i meccanismi di controllo della qualità dei dati
1. eu-LISA è responsabile di assicurare che le regole di qualità dei dati siano adeguate al conseguimento degli obiettivi dei sistemi di informazione dell’UE e delle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.
2. eu-LISA è inoltre responsabile di attuare le norme minime di qualità dei dati per la conservazione dei dati biometrici nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, eu-LISA tiene conto delle esigenze specifiche di ciascun sistema di informazione dell’UE e di ciascuna componente dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e si avvale dell’assistenza e della consulenza di esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell’Unione che utilizzano tali sistemi di informazione dell’UE e componenti dell’interoperabilità.
4. Si applicano le seguenti procedure di controllo della qualità dei dati:
a)
eu-LISA attua le norme di qualità dei dati per ciascun indicatore della qualità dei dati conformemente alla sezione 2 dell’allegato del presente regolamento;
b)
i valori sono attribuiti alle norme separatamente per ciascuno degli indicatori della qualità dei dati di cui all’, paragrafo 6. Per ciascun indicatore, le norme possono attribuire valori diversi a seconda della categoria di dati;
c)
se richiesto, e dopo la pubblicazione delle relazioni periodiche sulla qualità dei dati conformemente all’, eu-LISA valuta l’adeguatezza dei valori e delle norme e li modifica nella misura in cui non sono più adeguati;
d)
se richiesto, e dopo la pubblicazione delle relazioni periodiche sulla qualità dei dati conformemente all’, eu-LISA valuta l’adeguatezza dei meccanismi di controllo della qualità dei dati che consentono l’applicazione delle regole di blocco e delle regole non vincolanti e, se del caso, li modifica;
e)
al fine di modificare le norme di qualità dei dati e i loro valori e di adottare qualsiasi decisione sui meccanismi di controllo della qualità dei dati conformemente alle lettere c) e d) del presente paragrafo, eu-LISA consulta i gruppi consultivi per ciascuno dei sistemi di informazione dell’UE e ciascuna delle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.
5. Al fine di modificare i valori delle norme di qualità dei dati e di adottare qualsiasi decisione sui meccanismi di controllo della qualità dei dati, eu-LISA si basa sulla valutazione del funzionamento dei meccanismi di controllo della qualità dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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