Art. 3

Esenzione de minimis

In vigore dal 25 ago 2021
Esenzione de minimis 1.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 i seguenti quantitativi di specie: a) nel Mare Adriatico: i) per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; ii) per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell’1 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); iii) per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell’1 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano rapidi (sfogliare) (TBB); iv) per la sogliola (Solea solea), fino al 3 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; v) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), l’orata (Sparus aurata) e il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; vi) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l’orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 3 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); vii) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l’orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell’1 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX); viii) per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; b) nel Mar Mediterraneo sudorientale: i) per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; ii) per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell’1 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); iii) per il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; iv) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), l’orata (Sparus aurata), lo scampo (Nephrops norvegicus) e la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; v) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), l’orata (Sparus aurata), la sogliola (Solea solea), l’astice (Homarus gammarus) e l’aragosta (Palinuridae), fino a un massimo del 3 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN). Nel caso in cui gli sbarchi di tali specie siano inferiori al 25 % degli sbarchi totali delle attività di pesca, i quantitativi da rigettare possono raggiungere nel 2022 e nel 2023 un massimo del 5 % del totale delle catture annue di tali specie; vi) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), il nasello (Merluccius merluccius) e l’orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell’1 % del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Nel caso in cui gli sbarchi di tali specie siano inferiori al 25 % degli sbarchi totali delle attività di pesca, i quantitativi da rigettare possono raggiungere un massimo del 3 % del totale delle catture annue di tali specie; vii) per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico. 2.   Entro il 1o maggio 2022 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale presentano alla Commissione dati supplementari basati sugli studi in corso nonché una valutazione dell’impatto dell’esenzione e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto viii), e lettera b), punto vii). Lo CSTEP valuta tali dati e informazioni al più tardi entro il 31 luglio 2022.
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Esenzione de minimis (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/2064) — Testo vigente | Portale Normativo