Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 ago 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«sottozone geografiche della CGPM»: le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM») quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
b)
«Mare Adriatico»: le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM;
c)
«Mar Mediterraneo sudorientale»: le sottozone geografiche 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della CGPM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2021:2064:oj#art-2