Art. 1
In vigore dal 24 ago 2021
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:
1)
all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Entro il 1o gennaio 2023 gli Stati membri e le parti interessate comunicano alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell’applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da sclerozi della Claviceps spp. e da alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, e da alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione dell’orzo, del frumento, della spelta e dell’avena.
Gli Stati membri e le parti interessate comunicano periodicamente alla banca dati dell’EFSA i dati sulle incidenze degli sclerozi della Claviceps spp. e degli alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, e degli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione dell’orzo, del frumento, della spelta e dell’avena.»;
2)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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