Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 ago 2021
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato: 1) all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Entro il 1o gennaio 2023 gli Stati membri e le parti interessate comunicano alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell’applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da sclerozi della Claviceps spp. e da alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, e da alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione dell’orzo, del frumento, della spelta e dell’avena. Gli Stati membri e le parti interessate comunicano periodicamente alla banca dati dell’EFSA i dati sulle incidenze degli sclerozi della Claviceps spp. e degli alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, e degli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione dell’orzo, del frumento, della spelta e dell’avena.»; 2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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