Art. 3
In vigore dal 12 ago 2021
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2021.
In deroga al secondo comma del presente articolo, le sostanze di cui all’ e le sostanze e le miscele che le contengono possono, prima del 1o ottobre 2021, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, come rettificato dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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