Art. 2
In vigore dal 12 ago 2021
I fornitori non sono tenuti a modificare, come indicato all’, l’etichetta o l’imballaggio delle sostanze o miscele che le contengono che hanno immesso sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima del 15 novembre 2021.
Storico versioni
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