Art. 3
In vigore dal 11 ago 2021
(1) Il calcolo dei costi aggiuntivi è basato unicamente sui costi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche.
(2) Il calcolo dei costi aggiuntivi è basato su una media annua dei prezzi registrati.
(3) I costi aggiuntivi sono espressi in euro per tonnellata di peso vivo e, se del caso, tutti gli elementi di costo dei costi aggiuntivi complessivi sono convertiti in euro per tonnellata di peso vivo. A tal fine si utilizzano i coefficienti di conversione stabiliti negli allegati XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
Storico versioni
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