Art. 1

In vigore dal 11 ago 2021
Il presente regolamento stabilisce i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori, nel periodo di ammissibilità definito all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a causa degli svantaggi specifici di dette regioni ultraperiferiche.
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