Art. 27

Ispezioni di farmacovigilanza

In vigore dal 2 ago 2021
Ispezioni di farmacovigilanza 1.   I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio sono preparati a eventuali ispezioni del loro sistema di farmacovigilanza e del relativo fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza conformemente all’articolo 123, paragrafo 6, e all’articolo 126 del regolamento (UE) 2019/6 e provvedono affinché anche i soggetti di cui all’, paragrafo 1, siano preparati a tali ispezioni. 2.   I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio possono essere ispezionati nel sito in cui è conservato il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza o in qualsiasi altro sito di attività dei soggetti ispezionati conformemente al paragrafo 1. Per quanto riguarda i soggetti terzi che svolgono attività di farmacovigilanza, il sito da ispezionare può essere ubicato all’interno o all’esterno dell’Unione. 3.   I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio forniscono le informazioni necessarie richieste dalle autorità competenti o dall’Agenzia conformemente all’articolo 79, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/6 per le ispezioni in loco o a distanza. 4.   Le ispezioni di farmacovigilanza possono consistere in ispezioni di routine o ispezioni mirate; possono essere ispezioni specifiche per medicinale o ispezioni del sistema generale di farmacovigilanza. In caso di ispezione, i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio: a) presentano prove atte a dimostrare che dispongono di personale, sistemi e strutture adeguati a ottemperare ai loro obblighi di farmacovigilanza e che sono preparati a eventuali ispezioni in qualsiasi momento; b) presentano prove riguardanti i loro accordi contrattuali, comprese una chiara descrizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti terzi cui sono subappaltate attività di farmacovigilanza e disposizioni per sottoporli a ispezioni e audit; c) dimostrano che il sistema di farmacovigilanza è conforme alla legislazione o ai pertinenti orientamenti in materia di farmacovigilanza; d) forniscono informazioni sulla gestione del piano d’azione correttivo e preventivo e dimostrano la funzionalità e l’attuazione di qualsiasi gestione delle modifiche. 5.   L’autorità competente o l’Agenzia può chiedere ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio di comunicare il piano d’azione correttivo e preventivo conformemente all’, paragrafo 2.
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Ispezioni di farmacovigilanza (Art. 27 Regolamento (UE) 2021/1281) — Testo vigente | Portale Normativo