Art. 2
In vigore dal 30 lug 2021
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all'allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o destinato a loro vantaggio.
3. Nell'allegato I figurano i seguenti soggetti, identificati dal Consiglio a norma dell' della decisione (PESC) 2021/1277:
a)
persone fisiche che minacciano la democrazia o lo Stato di diritto in Libano mediante una delle azioni seguenti:
i)
intralciare o minacciare il processo politico democratico ostacolando costantemente la formazione di un governo o intralciando o minacciando gravemente lo svolgimento di elezioni;
ii)
intralciare o minacciare l'attuazione di piani approvati dalle autorità libanesi e sostenuti dai pertinenti attori internazionali, inclusa l’Unione, per migliorare la responsabilità e la buona governance nel settore pubblico o per attuare riforme economiche fondamentali, incluso nei settori bancario e finanziario compresa l'adozione di una normativa trasparente e non discriminatoria sull'esportazione di capitali;
iii)
gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici, nella misura in cui gli atti in questione sono coperti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzionee, e l'esportazione non autorizzata di capitali;
b)
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati a persone designate a norma della lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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