Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 lug 2021
1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all'allegato I. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o destinato a loro vantaggio. 3.   Nell'allegato I figurano i seguenti soggetti, identificati dal Consiglio a norma dell' della decisione (PESC) 2021/1277: a) persone fisiche che minacciano la democrazia o lo Stato di diritto in Libano mediante una delle azioni seguenti: i) intralciare o minacciare il processo politico democratico ostacolando costantemente la formazione di un governo o intralciando o minacciando gravemente lo svolgimento di elezioni; ii) intralciare o minacciare l'attuazione di piani approvati dalle autorità libanesi e sostenuti dai pertinenti attori internazionali, inclusa l’Unione, per migliorare la responsabilità e la buona governance nel settore pubblico o per attuare riforme economiche fondamentali, incluso nei settori bancario e finanziario compresa l'adozione di una normativa trasparente e non discriminatoria sull'esportazione di capitali; iii) gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici, nella misura in cui gli atti in questione sono coperti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzionee, e l'esportazione non autorizzata di capitali; b) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati a persone designate a norma della lettera a).
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