Art. 5

In vigore dal 29 lug 2021
Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e pertanto il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (52), l’importo del dazio compensativo di cui agli è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Salvo indicazione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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