Art. 1

In vigore dal 29 lug 2021
1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001029, 3826001059, 3826001099) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009019). 2.   I dazi compensativi definitivi applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono rappresentati dai seguenti importi fissi: Società Dazio compensativo in EUR per tonnellata netta Codice addizionale TARIC Archer Daniels Midland Company, Decatur 237,0 A933 Cargill Inc., Wayzata 213,8 A934 Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston 213,4 A935 Imperium Renewables Inc., Seattle 216,8 A936 Peter Cremer North America LP, Cincinnati 211,2 A937 Vinmar Overseas Limited, Houston 211,2 A938 World Energy Alternatives LLC, Boston 211,2 A939 Società elencate nell’allegato I 219,4 Cfr. allegato I Tutte le altre società 237,0 A999 Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel). 3.   L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
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