Art. 5
In vigore dal 29 lug 2021
Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e pertanto il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (22), l’importo del dazio antidumping di cui agli è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
Salvo indicazione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:1266:oj#art-5