Art. 2
In vigore dal 29 lug 2021
1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» di cui all’, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011), ad eccezione di quelli prodotti dalle società sottoelencate:
Paese
Società
Codice addizionale TARIC
Canada
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada
B107
Canada
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nuova Scozia, Canada
C114
Canada
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada
B108
Il dazio da estendere è quello stabilito per «tutte le altre società» all’, paragrafo 2, ossia un dazio antidumping definitivo di 172,2 EUR per tonnellata netta.
Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
2. L’applicazione delle esenzioni concesse alle società elencate al paragrafo 1 oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell’, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell’allegato II. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio di cui al paragrafo 1.
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